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SPECIALE GUERRA
LA GUERRA IN DIRITTO ED ECONOMIA La guerra anglo-americana contro l'Iraq PROFESSORESSA Giusi Bertolotti 27 MARZO 2003
“La
guerra è la negazione del diritto, il diritto, senza il quale la tutela
dei diritti è inconcepibile, è la negazione della guerra” (Hobbes) “Non
accettiamo il paradosso secondo il quale la responsabilità penale debba
essere minore quando proprio il potere è più forte” (Giudice
Robert H.Jackson, nel suo rapporto al presidente nel processo a criminali
di guerra,1946) Caso:
la Guerra anglo-americana unilaterale contro l’Irak (20 marzo
2003) Diritto
e guerra Brevi
cenni in diritto (italiano e internazionale) sulla illegittimità della
guerra di aggressione; il delictum iuris gentium. Il
nostro stato, ex art.11 Cost., è pacifista (approfondimento: analisi
filosofica e storica del pacifismo) ed a favore della cooperazione
internazionale (l’indole pacifista e internazionalista è comune ai vari
ordinamenti europei e alle Costituzioni statunitense e elvetica: vd.
Appendice ). L’art.11
della Costituzione ripudia la guerra: la norma impone un divieto rivolto
allo stato-apparato ed un conseguente “diritto di protesta” da parte
del cittadino contro eventuali decisioni in senso contrario. Il
verbo “ripudia” è incisivo e chiaro : fu scelto in seno
all’assemblea costituente proprio perché non si limita a una rinuncia
ma vuole una condanna morale oltre che giuridica ( Intervento
dell’onorevole Meuccio Ruini, Assemblea Costituente, 24 marzo 1947)
della guerra. Quanto
all’estensione del divieto è pacifico che esso si riferisce alle
“guerre offensive o d’aggressione” e non anche a quelle
“difensive”, che anzi rappresentano un sacro dovere del cittadino ex
art. 52 Cost. Ne
deriva, sulla base di tali premesse, che anche l’uso delle basi possa
ritenersi costituzionalmente illegittimo se finalizzato a supportare una
guerra di aggressione. Il
trattato della Nato (art.11) prevede infatti espressamente che tutti gli
accordi tra gli stati membri «saranno applicati dalle parti conformemente
alle loro rispettive norme costituzionali», se così non fosse si
tratterebbe allora di accordi illegittimi. Anche
la Carta delle Nazioni Unite stabilisce in linea generale il divieto
dell’uso della forza nelle relazioni internazionali (art.2, punto 4 e
punto 7), con la sola eccezione della legittima difesa prevista
dall’art. 51, che recita: “Nessuna delle disposizioni della presente
carta preclude il diritto naturale di autotutela individuale e collettiva,
in caso di attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché
il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per
mantenere la pace e la sicurezza internazionali”. Sul
piano del diritto interno e internazionale quindi il nodo giuridico
risiede essenzialmente nella portata della nozione di legittima difesa. Fin
dalla nascita delle Nazioni Unite (1945), gli esperti si sono divisi sulla
interpretazione di legittima difesa: -
una lettura restrittiva che consentirebbe il ricorso alle armi solo in
risposta a un attacco militare già in atto -
una lettura più ampia che consente il ricorso alle armi anche in caso di
minacce gravi o di tipo nuovo, come il terrorismo. Questa interpretazione
più ampia potrebbe legittimare questa guerra? Inoltre,
non meno clamorosa violazione può essere quella del Trattato Nato
che del resto fa proprie le finalità della Carta dell’ONU (in
particolare sarebbero violati gli artt. 1, 5, 7, 11 Trattato Nato). Sul
fronte del diritto penale internazionale: violazione dell’art. 5 e
dell’art.8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale che
entrerà in vigore il 1 luglio 2003, senza la ratifica degli Stati uniti,
Russia, Cina, India), che prevedono tra i delitti di competenza della
Corte, i Crimini di aggressione (cioè qualunque guerra non di difesa) e i
Crimini di guerra e i Crimini contro l’umanità. Infine,
ma non meno grave, la violazione dei principi del diritto umanitario e di
guerra contenuti nelle diverse Convenzioni di Ginevra. Come
ha scritto Antonio Cassese, ex presidente del Tribunale internazionale
dell’Onu per l’ex Jugoslavia (repubblica, 24 marzo 2003), il timore
degli Stati uniti non è tanto per i soldati, quanto per i leader politici
e i vertici militari, che possono essere perseguiti per crimini di guerra
o contro l’umanità. Brevi
cenni in diritto sulla legittimità e legalità della guerra 1.
la guerra è conforme al diritto quando è di difesa; 2.
la guerra è legittimata da una consuetudine di diritto internazionale ( a
cui l’Italia si deve adeguare ex art.10 Cost.), purchè si rivolga
contro un “attacco ingiustificato alla libertà di uno Stato e sempre
che l’intervento sia richiesto dallo Stato attaccato”; 3.
gli Stati Uniti si sono adoperati per ottenere una risoluzione (1441
dell’8 novembre 2002), in base alla quale se il regime iracheno non
avesse provato agli ispettori dell’Onu l’assenza di armi pericolose,
l’Onu avrebbe adottato le misure ritenute più adeguate al caso. I
giuristi sono spaccati su due fronti: per alcuni la risoluzione non
giustifica l’esercito anglo-americano, perché essa non legittima il
passaggio diretto alla guerra. Occorreva cioè una delibera internazionale
favorevole alla guerra. SCENARI
FUTURI: ipotesi Riforma
dell’Onu e della Nato, ma soprattutto un rafforzamento del Giudice
Internazionale terzo e imparziale (Corte penale internazionale), a
cui deve essere possibile sottoporre tutti casi in cui si sospetti che le
potenze superarmate sfruttino la loro posizione a danno della tutela delle
popolazioni o in cui si sospetti che i meccanismi di mercato abbiano
violato dei diritti fondamentali dell’uomo.
Economia
e guerra -
La guerra come strumento di una politica economica di "keynesismo
militare", in quanto rinforza il mercato della borsa a
favore dell’industria militare, aumenta l’offerta del petrolio
e, nel lungo periodo, può assorbire la disoccupazione in quanto farà
aumenterà la spesa pubblica per la ricostruzione delle infrastrutture
distrutte. La guerra può essere utile per la ripresa dell’economia
liberale capitalistica. -
Critica al capitalismo militare - finanziario che sembra voler imporre le
condizioni per potersi espandere all’infinito; esso esige che nulla
possa sottrarsi alle leggi di mercato e della “mano invisibile”
smithiana. Laddove
l’accesso alle risorse è di vitale importanza per i “predatori del
mondo”, il fatto che interi popoli vengano schiacciati è soltanto un
episodio marginale e contingente? Bisogna imporre a tutto lo status di
merce, anche al pensiero. al creato, all’ambiente, alla sanità,
all’istruzione, all’essere umano stesso? Vedi:
A. Sen, “Libertà e globalizzazione”, Milano, 2002;J. Ziegler, “La
privatizzazione del mondo”, Marco Tropea Editore, 2003;AA.VV., “Not in
my name”, Editori Riuniti, 2003. -
Sviluppo sostenibile: vedi punto 19 della Dichiarazione di Johannesburg
sullo Sviluppo sostenibile (settembre 2002), secondo il quale la lotta ai
conflitti armati costituisce una priorità nell’impegno per tale
sviluppo. Appendice: Crimini
contro la pace: comprendono secondo lo statuto del Tribunale
internazionale di Norimberga (1945): “la direzione, la preparazione, lo
scatenamento o il perseguimento di una guerra di aggressione o in
violazione di trattati, accordi, intese internazionali,o la partecipazione
a un piano concertato o un’intesa criminosa per il compimento di uno
qualsiasi degli atti che precedono”. Prima del 1945 questi atti (in
particolare le guerre di aggressione o in violazione dei trattati)
costituivano tutt’al più illeciti suscettibili di comportare una
responsabilità “collettiva”, ma lo statuto e la sentenza del
tribunale di Norimberga, e successivamente l’assemblea generale dell’Onu
(11 settembre 1946) hanno sanzionato l’esistenza di crimini
internazionali. Nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale la
categoria dei crimini contro la pace è stata sostituita da quella dei
crimini di aggressione. (voce Crimini internazionali, Enciclopedia del
Diritto, Garzanti, 2001).
La
pace nelle Costituzioni:
Nessuno
stato potrà, senza il consenso del Congresso (...) impegnarsi in una
guerra, salvo in caso di invasione o di pericolo così imminente da non
ammettere alcun indugio (art. I Cost. Stati Uniti) Le
azioni che possono turbare la pacifica convivenza dei popoli e intraprese
con tale intento, in particolare al fine di preparare una guerra
offensiva, sono incostituzionali. Tali azioni devono essere perseguite
penalmente (art. 26 Divieto di preparare una guerra di aggressione, comma
1, Legge fondamentale Germania). Spetta
al Re, previa autorizzazione delle Cortes Generali, dichiarare la guerra e
fare la pace (art. 1 Cost.Spagna). (voce
da completarsi; hanno collaborato in gruppo gli studenti Martina Pavone,
Fausta Ribezzo, Davide Scigliuzzo (Liceo classsico “G.Parini”
Milano Classe 5C anno scolastico 2002/2003).
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