SPECIALE GUERRA

 

LA GUERRA IN DIRITTO ED ECONOMIA

La guerra anglo-americana contro l'Iraq

PROFESSORESSA Giusi Bertolotti  

27 MARZO 2003

 

 

 

“La guerra è la negazione del diritto, il diritto, senza il quale la tutela dei diritti è inconcepibile, è la negazione della guerra” (Hobbes)

 

“Non accettiamo il paradosso secondo il quale la responsabilità penale debba essere minore quando proprio il potere è più forte” (Giudice Robert H.Jackson, nel suo rapporto al presidente nel processo a criminali di guerra,1946)

Caso: la Guerra anglo-americana unilaterale contro l’Irak  (20 marzo 2003)

 

Diritto e guerra

 

Brevi cenni in diritto (italiano e internazionale) sulla illegittimità della guerra di aggressione; il delictum iuris gentium.

 

Il nostro stato, ex art.11 Cost., è pacifista (approfondimento: analisi filosofica e storica del pacifismo) ed a favore della cooperazione internazionale (l’indole pacifista e internazionalista è comune ai vari ordinamenti europei e alle Costituzioni statunitense e elvetica: vd. Appendice ).

L’art.11 della Costituzione ripudia la guerra: la norma impone un divieto rivolto allo stato-apparato ed un conseguente “diritto di protesta” da parte del cittadino contro eventuali decisioni in senso contrario.

Il verbo “ripudia” è incisivo e chiaro : fu scelto in seno all’assemblea costituente proprio perché non si limita a una rinuncia ma  vuole una condanna morale oltre che giuridica ( Intervento dell’onorevole Meuccio Ruini, Assemblea Costituente, 24 marzo 1947) della guerra.

Quanto all’estensione del divieto è pacifico che esso si riferisce alle “guerre offensive o d’aggressione” e non anche a quelle “difensive”, che anzi rappresentano un sacro dovere del cittadino ex art. 52 Cost.

Ne deriva, sulla base di tali premesse, che anche l’uso delle basi possa  ritenersi costituzionalmente illegittimo se finalizzato a supportare una guerra di aggressione.

Il trattato della Nato (art.11) prevede infatti espressamente che tutti gli accordi tra gli stati membri «saranno applicati dalle parti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali», se così non fosse si tratterebbe allora di accordi illegittimi.

 

Anche la Carta delle Nazioni Unite stabilisce in linea generale il divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali (art.2, punto 4 e punto 7), con la sola eccezione della legittima difesa prevista dall’art. 51, che recita: “Nessuna delle disposizioni della presente carta preclude il diritto naturale di autotutela individuale e collettiva, in caso di attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionali”.

Sul piano del diritto interno e internazionale quindi  il nodo giuridico risiede essenzialmente nella portata della nozione di legittima difesa.

Fin dalla nascita delle Nazioni Unite (1945), gli esperti si sono divisi sulla interpretazione di legittima difesa:

- una lettura restrittiva che consentirebbe il ricorso alle armi solo in risposta a un attacco  militare già in atto

- una lettura più ampia che consente il ricorso alle armi anche in caso di minacce gravi o di tipo nuovo, come il terrorismo. Questa interpretazione più ampia  potrebbe legittimare questa guerra?

Inoltre, non meno clamorosa violazione  può essere quella del Trattato Nato che del resto fa proprie le finalità della Carta dell’ONU (in particolare sarebbero violati gli artt. 1, 5, 7, 11 Trattato Nato).

Sul fronte del diritto penale internazionale: violazione dell’art. 5 e dell’art.8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale che entrerà in vigore il 1 luglio 2003, senza la ratifica degli Stati uniti, Russia, Cina, India), che prevedono tra i delitti di competenza della Corte, i Crimini di aggressione (cioè qualunque guerra non di difesa) e i Crimini di guerra e i Crimini contro l’umanità.

Infine, ma non meno grave, la violazione dei principi del diritto umanitario e di guerra contenuti nelle diverse Convenzioni di Ginevra.

Come ha scritto Antonio Cassese, ex presidente del Tribunale internazionale dell’Onu per l’ex Jugoslavia (repubblica, 24 marzo 2003), il timore degli Stati uniti non è tanto per i soldati, quanto per i leader politici e i vertici militari, che possono essere perseguiti per crimini di guerra o contro l’umanità.

 

Brevi cenni in diritto sulla legittimità e legalità della guerra

 

1. la guerra è conforme al diritto quando è di difesa;

 

2. la guerra è legittimata da una consuetudine di diritto internazionale ( a cui l’Italia si deve adeguare ex art.10 Cost.), purchè si rivolga contro un “attacco ingiustificato alla libertà di uno Stato e sempre che l’intervento sia richiesto dallo Stato attaccato”;

 

3. gli Stati Uniti si sono adoperati per ottenere una risoluzione (1441 dell’8 novembre 2002), in base alla quale se il regime iracheno non avesse provato agli ispettori dell’Onu l’assenza di armi pericolose, l’Onu avrebbe adottato le misure ritenute più adeguate al caso.

I giuristi sono spaccati su due fronti: per alcuni la  risoluzione non giustifica l’esercito anglo-americano, perché essa non legittima il passaggio diretto alla guerra. Occorreva cioè una delibera internazionale favorevole alla guerra.

 

SCENARI FUTURI: ipotesi

Riforma dell’Onu e della Nato, ma soprattutto un rafforzamento del Giudice Internazionale terzo e  imparziale (Corte penale internazionale), a cui deve essere possibile sottoporre tutti casi in cui si sospetti che le potenze superarmate sfruttino la loro posizione a danno della tutela delle popolazioni o in cui si sospetti che i meccanismi di mercato abbiano violato dei diritti fondamentali dell’uomo.

 

Economia e guerra

 

- La guerra come strumento di una politica economica di "keynesismo militare", in quanto rinforza il   mercato della borsa a favore dell’industria militare,  aumenta l’offerta del petrolio e, nel lungo periodo, può assorbire la disoccupazione in quanto  farà aumenterà la spesa pubblica per la ricostruzione delle infrastrutture distrutte. La guerra può essere utile per la ripresa dell’economia liberale capitalistica.

 

- Critica al capitalismo militare - finanziario che sembra voler imporre le condizioni per potersi espandere all’infinito; esso esige che nulla possa sottrarsi alle leggi di mercato e della “mano invisibile” smithiana.

Laddove l’accesso alle risorse è di vitale importanza per i “predatori del mondo”, il fatto che interi popoli vengano schiacciati è soltanto un episodio marginale e contingente? Bisogna imporre a tutto lo status di merce, anche al pensiero. al creato, all’ambiente, alla sanità, all’istruzione, all’essere umano stesso?

Vedi: A. Sen, “Libertà e globalizzazione”, Milano, 2002;J. Ziegler, “La privatizzazione del mondo”, Marco Tropea Editore, 2003;AA.VV., “Not in my name”, Editori Riuniti, 2003.

 

- Sviluppo sostenibile: vedi punto 19 della Dichiarazione di Johannesburg sullo Sviluppo sostenibile (settembre 2002), secondo il quale la lotta ai conflitti armati costituisce una priorità nell’impegno per tale sviluppo.

 

 

Appendice:

Crimini contro la pace: comprendono secondo lo statuto del Tribunale internazionale di Norimberga (1945): “la direzione, la preparazione, lo scatenamento o il perseguimento di una guerra di aggressione o in violazione di trattati, accordi, intese internazionali,o la partecipazione a un piano concertato o un’intesa criminosa per il compimento di uno qualsiasi degli atti che precedono”. Prima del 1945 questi atti (in particolare le guerre di aggressione o in violazione dei trattati) costituivano tutt’al più illeciti suscettibili di comportare una responsabilità “collettiva”, ma lo statuto e la sentenza del tribunale di Norimberga, e successivamente l’assemblea generale dell’Onu (11 settembre 1946) hanno sanzionato l’esistenza di crimini internazionali. Nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale la categoria dei crimini contro la pace è stata sostituita da quella dei crimini di aggressione. (voce Crimini internazionali, Enciclopedia del Diritto, Garzanti, 2001).

 

La pace nelle Costituzioni:

 

Nessuno stato potrà, senza il consenso del Congresso (...) impegnarsi in una guerra, salvo in caso di invasione o di pericolo così imminente da non ammettere alcun indugio (art. I Cost. Stati Uniti)

 

Le azioni che possono turbare la pacifica convivenza dei popoli e intraprese con tale intento, in particolare al fine di preparare una guerra offensiva, sono incostituzionali. Tali azioni devono essere perseguite penalmente (art. 26 Divieto di preparare una guerra di aggressione, comma 1, Legge fondamentale Germania).

 

Spetta al Re, previa autorizzazione delle Cortes Generali, dichiarare la guerra e fare la pace (art. 1 Cost.Spagna).

(voce da completarsi; hanno collaborato in gruppo gli studenti Martina Pavone, Fausta Ribezzo, Davide Scigliuzzo  (Liceo classsico “G.Parini” Milano Classe 5C anno scolastico 2002/2003).